Il diritto di visita dei nonni

Il diritto di visita dei nonni

Nel momento in cui la coppia genitoriale entra in crisi e addiviene alla decisione di separarsi, il rapporto tra nipoti e nonni – da qualcuno definiti “patrimonio dell’umanità” – rischia di subire inevitabili contrazioni.

Non sono poche le trasposizioni cinematografiche sul delicato rapporto esistente tra nonni e nipoti, e “La fabbrica di cioccolato” (capolavoro diretto da Tim Burton), attraverso la figura del nonno Joe, è uno di quei film che meglio di tanti altri ci racconta quanto la loro presenza sia di sostegno all’interno della famiglia; e quanto sia incondizionato l’amore che essi possono provare nei confronti dei loro nipoti, soprattutto nei momenti più critici legati proprio alla separazione personale dei genitori, troppo impegnati a porre in essere reciproche ripicche e vessazioni che, inevitabilmente, riverberano i loro effetti sui figli.

I nonni non sono parti nel giudizio di separazione e, per tale motivo, anche la disciplina del c.d. diritto di visita all’interno del Codice Civile può definirsi indiretta, nel senso che l’art. 317 bis, introdotto dal D.Lgs. 154/2013, fa genericamente riferimento al diritto dei figli di intrattenere rapporti con gli ascendenti, seppur qualificandoli come “significativi”.

In relazione alla tutela di tale diritto, “l’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”.

L’articolo in esame non riconosce quindi ai nonni un diritto assoluto, bensì un diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, che trova un limite fisiologico nell’interesse esclusivo e superiore del minore ad una crescita serena ed equilibrata.

Anche l’art. 337 ter c.c. stabilisce che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

A sua volta, il Regolamento CE n. 2201/2003, artt. 1 e 2, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, affronta la questione del diritto di frequentazione del nipote con i nonni, statuendo la competenza del Giudice del paese ove è residente il minore.

L’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ispirandosi alla Convenzione di New York del 1989, di concerto con una Commissione ad hoc di cui ha fatto parte anche la Consulta dei ragazzi, ha realizzato la “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”, a mente della quale viene stabilito, tra l’altro, che “i figli hanno il diritto di mantenere intatti i loro affetti, di restare uniti ai fratelli, di mantenere inalterata la relazione con i nonni”.

Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia UE con la nota sentenza n. 335/2017 al fine di ribadire l’interesse superiore del minore alla frequentazione di “persone diverse dai genitori” allorchè tali persone abbiano dei legami forti e significativi, di fatto e di diritto, con il minore medesimo.

Di contro, qualora la frequentazione del nipote con i nonni non risponda all’interesse del minore ma anzi, gli sia nocivo, i nonni non vedranno riconosciuto il loro diritto di visita e i genitori potranno legittimamente opporsi, dovendo superare la presunzione per cui il rapporto nonni-nipote è positivo e costruttivo per lo sviluppo della sua personalità.

La competenza a decidere sulle controversie inerenti il diritto dei visita dei nonni è del Tribunale per i Minorenni e, qualora il minore abbia già compiuto gli anni 12, ne viene disposta l’audizione; ove ritenuto capace, può essere ascoltato anche il minore infradodicenne.

Appare chiaro che l’adozione di un provvedimento drastico che impedisca la frequentazione (rectius, la visita) dei nonni con i nipoti dovrà essere considerata come l’extrema ratio nel caso in cui ciò rappresenti un rischio e una sofferenza nella crescita serena ed equilibrata del minore il quale, diversamente, dovrà essere messo sempre nella condizione di staccare il suo “biglietto d’oro” e, accompagnato dal nonno Joe, entrare finalmente nella sua “fabbrica di cioccolato”.